Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «metalli preziosi»: l'argento, l'oro, il palladio, il platino e le loro leghe;

          b) per «lega»: una soluzione solida di metallo prezioso e di uno o vari altri metalli;

          c) per «materie prime»: i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

              1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli e in genere ogni prodotto ricavato da fusione;

              2) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;

              3) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;

          d) per «semilavorati»:

              1) i laminati e i trafilati, in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;

              2) i prodotti di qualsiasi forma e dimensione, costituiti dai prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;

 

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          e) per «marchio di identificazione»: il marchio, costituito da un'impronta, che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

              1) «marchio di artefice», se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;

              2) «marchio di responsabilità» se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:

                  2.1) produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;

                  2.2) importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;

                  2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo;

          f) per «titolo»: il tenore del metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega;

          g) per «tolleranza sui titoli»: le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste dall'articolo 4, comma 6;

          h) per «campioni di analisi»: le parti in metallo prelevato dalla materia prima o dall'oggetto per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;

          i) per «laboratori di analisi»: i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 38, di seguito denominato «regolamento», sui metalli preziosi, il saggio degli stessi metalli e che rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 32;

 

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          l) per «saggio facoltativo»: l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio di cui all'articolo 29;

          m) per «certificazione aggiuntiva»: la facoltà riconosciuta al fabbricante o al suo mandatario, ai sensi dell'articolo 33, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni della presente legge.